
Gravidanza nel periodo di prova: rischio licenziamento?
Un datore di lavoro svizzero può licenziare una collaboratrice durante il periodo di prova perché è incinta?
A settembre ho firmato un contratto di lavoro con decorrenza dal 1° gennaio e periodo di prova di tre mesi. All’epoca, tuttavia, non sapevo ancora di essere incinta. Il datore di lavoro può licenziarmi durante il periodo di prova per via della gravidanza? Inoltre, dopo il congedo di maternità vorrei ridurre il grado di occupazione dall’80% al 60%. Potrebbe questa essere un’ulteriore causa di licenziamento?
Tutela dal licenziamento nel periodo di prova
Anche in caso di gravidanza il datore di lavoro può disdire il contratto durante il periodo di prova o il suo eventuale prolungamento dovuto a malattia o infortunio. Questo vale anche per un contratto di lavoro a tempo determinato se è stato concordato un periodo di prova. Il licenziamento secondo le condizioni del periodo di prova è valido se si verifica effettivamente durante il periodo di prova. In concreto questo significa che, se il periodo di prova è di tre mesi e dunque termina il 31 marzo, il datore di lavoro può disdire il contratto anche il 31 marzo. Il contratto termina quindi una volta trascorso il termine di preavviso, che durante il periodo di prova è in genere di 7 giorni.
Se tuttavia il motivo è la gravidanza, il licenziamento può essere considerato abusivo. Se dopo l’immediato ricorso della collaboratrice il licenziamento non viene ritirato, in linea di principio la collaboratrice ha diritto a un’indennità il cui importo viene stabilito dal tribunale.
Una volta terminato il periodo di prova il datore di lavoro non può più licenziare la collaboratrice incinta, ma non è tenuto ad accogliere la richiesta di riduzione del grado di occupazione al 60%, dato che per contratto questo è fissato all’80%.
Sono incinta: quando devo informare il mio datore di lavoro?
Ci sono alcune domande alle quali non è obbligatorio rispondere con sincerità ai colloqui di selezione: una candidata non è tenuta ad informare il potenziale futuro datore di lavoro su un’eventuale gravidanza in corso o sul desiderio di avere figli. Questo a meno che non si tratti di un lavoro che durante la gravidanza non può essere svolto o può essere svolto solo in misura limitata, come nel caso delle professioni di modella, ballerina, radiologa o di attività che richiedono un elevato sforzo fisico. In questi casi la candidata non può tacere la verità durante il colloquio di selezione.
Se la gravidanza comincia prima dell’inizio del periodo di prova o durante lo stesso, è nell’interesse della collaboratrice informare il datore di lavoro solo dopo il termine del periodo di prova, per evitare di essere licenziata durante tale periodo. Non vi è obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro e la collaboratrice ha il diritto di non dire di essere incinta.
È opportuno poi valutare caso per caso se il fatto di comunicare la gravidanza solo dopo il periodo di prova possa compromettere il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e collaboratrice. La decisione di informare il datore di lavoro già durante il periodo di prova nonostante il rischio del licenziamento dipende non da ultimo anche dallo stato di avanzamento della gravidanza.
Tutela dal licenziamento durante la gravidanza
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