«Via Sicura» dichiara guerra ai pirati della strada. Divieto di guida per chi supera i limiti di velocità.

  • L’eccesso di velocità è punito con una pena detentiva minima di un anno e con il ritiro della patente per due anni.
  • Chi avvisa altri conducenti della presenza di radar per il controllo della velocità è soggetto a sanzioni.
  • Un divieto di guida pronunciato all’estero può comportare il ritiro della patente anche in Svizzera.
Guida spericolata? L’eccesso di velocità ha da tempo cessato di essere considerato un reato minore e può comportare multe salate o addirittura il divieto di guidare. Chi, però, è considerato un pirata della strada? E a quanto ammontano le multe per eccesso di velocità?

È considerato «pirata della strada» chi viaggia a una velocità di almeno:

  • 70 km/h nelle zone con limite di 30 all'ora
  • 100 km/h nei centri abitati
  • 140 km/h fuori dai centri abitati
  • 200 km/h in autostrada

I trasgressori vengono puniti la prima volta con minimo un anno di reclusione e due anni di sospensione della patente. Con questo inasprimento delle pene, il programma di sicurezza stradale «Via Sicura» intende contrastare i gravi incidenti stradali provocati dall’eccesso di velocità negli ultimi anni.

Chi supera i limiti di velocità va incontro a pene più severe anche in caso di violazioni meno gravi: le autorità competenti in materia di perseguimento penale hanno infatti rilasciato una serie di raccomandazioni per un inasprimento delle pene.

Un esempio: chi prima del 1° gennaio 2013 commetteva una violazione dei limiti di velocità viaggiando a 90 km/h in un centro abitato veniva punito con una multa pari a 30 aliquote giornaliere mentre ora le sanzioni possono arrivare fino a 120 aliquote. In questo modo si attenua la differenza rispetto alle multe previste in caso di guida spericolata.

Per le infrazioni considerate «lievi», invece, la regolamentazione resta invariata, ad esempio se si supera di 10 km/h il limite di velocità previsto in un centro urbano.

Per informazioni dettagliate al riguardo vi invitiamo a consultare le nuove raccomandazioni pubblicate sul sito Internet della Conferenza dei procuratori della Svizzera.

Un consiglio in buona fede tra amici? Dal 1° gennaio 2013 non è più consentito segnalare la presenza di controlli del traffico. Chi trasgredisce sarà passibile di sanzioni nella maggior parte dei casi.

Il pacchetto di misure «Via Sicura» è particolarmente chiaro in proposito e prevede sanzioni per chi segnala pubblicamente controlli della polizia sulla circolazione stradale o offre un servizio di segnalazione di detti controlli a titolo commerciale.

Sono pertanto vietati:

  • messaggi che segnalino controlli radar via radio, SMS, applicazioni per smartphone
  • segnalazioni di radar diffusi pubblicamente via Facebook o gruppi WhatsApp
  • segnalazioni mediante i fari dell’auto (ovvero l’utilizzo improprio di segnali di avvertimento)
  • dispositivi a bordo del veicolo che avvertano dei controlli

È importante precisare che le sanzioni non ricadono solo sull’autore materiale della segnalazione ma, per esempio, anche sugli altri componenti del gruppo WhatsApp in questione.

Lo scorso anno vi è stata sospesa la patente in Svizzera per eccesso di velocità. Ora, durante le vacanze in Italia, siete stati multati nuovamente per aver superato i limiti, violazione punita con una multa piuttosto salata più l’interdizione alla guida sulle strade italiane per tre mesi. Le autorità competenti hanno inviato la vostra patente all’Ufficio della circolazione stradale svizzero, che ha deciso di sospendervela per altri sei mesi. A questo punto avete la sensazione di essere puniti due volte per lo stesso errore e non capite perché le autorità svizzere raddoppino addirittura la pena che vi è già stata inflitta da quelle italiane. Potete presentare ricorso?

Prima di ricevere la decisione definitiva dell’Ufficio della circolazione stradale svizzero, di norma si hanno 20 giorni di tempo per prendere posizione, adducendo argomentazioni in grado di influenzare, se possibile, la successiva decisione in Svizzera.

In linea generale, in Svizzera si può incorrere nel ritiro della patente se all’estero è stato imposto un divieto di guida e l’infrazione è considerata di entità medio-grave.

La durata del divieto disposto all’estero può essere prolungata in Svizzera solo se si è già iscritti nel registro dei provvedimenti amministrativi. In questo registro sono elencati tutti gli ammonimenti esecutivi e le eventuali sospensioni della patente disposti a vostro carico. Nel caso in esempio, pertanto, in linea di principio non si potrebbe escludere una sospensione della patente in Svizzera per sei mesi.

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