I periodi di preavviso sono regolamentati dal Codice delle obbligazioni (artt. 335 e segg.) e dal contratto di lavoro. Il periodo di preavviso viene prolungato o meno a seconda di chi risolve il rapporto di lavoro:
Per il prolungamento ovvero l’interruzione del periodo di preavviso si applicano i cosiddetti periodi di blocco. L’interruzione del periodo di preavviso è infatti limitata e può durare
Non appena è nuovamente abile al lavoro, il termine di preavviso ricomincia a decorrere. Se durante il periodo di preavviso si verifica una nuova incapacità lavorativa per un altro motivo, inizia un nuovo periodo protezione (con la durata massima sopra indicata corrispondente al numero di anni di servizio). Tuttavia, le ricadute o i postumi della stessa malattia o dello stesso infortunio non generano un nuovo periodo di protezione.
Una volta trascorso il periodo di prova, il datore di lavoro non può licenziare un dipendente divenuto inabile al lavoro senza colpa propria in seguito a una malattia o a un infortunio. In questa situazione si applicano i periodi di blocco a cui si è accennato sopra. Se il dipendente, ad esempio, si rompe un braccio o una gamba, un eventuale licenziamento da parte del datore di lavoro durante il periodo di blocco risulterebbe nullo.
E cosa succede se il dipendente diventa inabile al lavoro per più volte consecutivamente? Se, ad esempio, si rompe un braccio e più avanti si ammala anche di influenza? In questo caso, l’influenza fa scattare un nuovo periodo di blocco durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore.
Per eventuali ricadute o postumi di una stessa malattia, invece, non sono previsti nuovi periodi di blocco.
Un dipendente può sottoporsi a un intervento chirurgico durante il periodo di preavviso anche se è stato lui a licenziarsi, a condizione che l’intervento sia necessario per motivi medici. Dato che il rapporto di lavoro è stato sciolto dal dipendente, anche in caso di operazione, così come per l’incapacità di lavoro a seguito di malattia, il periodo di preavviso non viene prolungato.
Se invece il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro, il periodo di preavviso viene prolungato come nel caso di una malattia o di un infortunio, sempre a condizione che l’operazione sia necessaria sotto il profilo medico. Per sicurezza è consigliabile chiedere al medico di confermare per iscritto la necessità dell’intervento.