Malattia durante il periodo di preavviso del licenziamento. Facciamo chiarezza.

  • Se è il dipendente a licenziarsi, l’incapacità di lavoro non ha alcun effetto sul periodo di preavviso, che rimane invariato.
  • Se invece il dipendente viene licenziato dal datore di lavoro, il periodo di preavviso viene interrotto per tutta la durata dell’incapacità lavorativa a seguito di malattia o infortunio.
  • Il periodo di preavviso può essere prolungato solo fino a raggiungere la durata massima prevista dalla legge.
Cosa succede se vi ammalate durante il periodo di preavviso del licenziamento? In caso di malattia è previsto in Svizzera un prolungamento del termine di preavviso? Di seguito trovate le risposte a queste e altre domande sull’argomento.

I periodi di preavviso sono regolamentati dal Codice delle obbligazioni (artt. 335 e segg.) e dal contratto di lavoro. Il periodo di preavviso viene prolungato o meno a seconda di chi risolve il rapporto di lavoro:

  • se è il dipendente a licenziarsi, malattie e infortuni non influiscono in alcun modo sul periodo di preavviso e non fanno scattare alcuna proroga della cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro non può inoltre obbligare il dipendente a lavorare oltre questa data.
  • se invece il dipendente viene licenziato dal datore di lavoro e si ammala o subisce un infortunio durante il periodo di preavviso, tale periodo viene prolungato.

Per il prolungamento ovvero l’interruzione del periodo di preavviso si applicano i cosiddetti periodi di blocco. L’interruzione del periodo di preavviso è infatti limitata e può durare

  • massimo 30 giorni nel primo anno di servizio,
  • massimo 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio e
  • massimo 180 giorni dal sesto anno di servizio in poi.

Non appena è nuovamente abile al lavoro, il termine di preavviso ricomincia a decorrere. Se durante il periodo di preavviso si verifica una nuova incapacità lavorativa per un altro motivo, inizia un nuovo periodo protezione (con la durata massima sopra indicata corrispondente al numero di anni di servizio). Tuttavia, le ricadute o i postumi della stessa malattia o dello stesso infortunio non generano un nuovo periodo di protezione.

spesso il rapporto di lavoro può cessare solo a una data fissa come la fine del mese. In questo caso la scadenza del periodo di preavviso e la data di cessazione del rapporto di lavoro non necessariamente coincidono. Se tra la data di scadenza del periodo di preavviso e la data di cessazione del rapporto di lavoro ci si ammala di nuovo, il rapporto di lavoro non viene più prolungato.

Una volta trascorso il periodo di prova, il datore di lavoro non può licenziare un dipendente divenuto inabile al lavoro senza colpa propria in seguito a una malattia o a un infortunio. In questa situazione si applicano i periodi di blocco a cui si è accennato sopra. Se il dipendente, ad esempio, si rompe un braccio o una gamba, un eventuale licenziamento da parte del datore di lavoro durante il periodo di blocco risulterebbe nullo.

E cosa succede se il dipendente diventa inabile al lavoro per più volte consecutivamente? Se, ad esempio, si rompe un braccio e più avanti si ammala anche di influenza? In questo caso, l’influenza fa scattare un nuovo periodo di blocco durante il quale il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore.

Per eventuali ricadute o postumi di una stessa malattia, invece, non sono previsti nuovi periodi di blocco.

Un dipendente può sottoporsi a un intervento chirurgico durante il periodo di preavviso anche se è stato lui a licenziarsi, a condizione che l’intervento sia necessario per motivi medici. Dato che il rapporto di lavoro è stato sciolto dal dipendente, anche in caso di operazione, così come per l’incapacità di lavoro a seguito di malattia, il periodo di preavviso non viene prolungato.

Se invece il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro, il periodo di preavviso viene prolungato come nel caso di una malattia o di un infortunio, sempre a condizione che l’operazione sia necessaria sotto il profilo medico. Per sicurezza è consigliabile chiedere al medico di confermare per iscritto la necessità dell’intervento.

Il dipendente è tenuto a dimostrare la propria incapacità di lavoro per malattia o infortunio. Questo vale anche in caso di malattia o di operazione durante il periodo di preavviso. Il contratto di lavoro prevede in genere l’obbligo di presentare un certificato medico a partire dal terzo giorno dell’incapacità di lavoro. Se il datore di lavoro ha motivo di dubitare di quanto dichiarato nel certificato medico, può richiedere al dipendente di sottoporsi a una visita presso il medico di fiducia dell’azienda sostenendone le spese.
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